Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Acquisto o leasing di beni materiali e immateriali strumentali nuovi.
Investimenti in beni strumentali materiali 4.0
Importo investimento beni nuovi ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11/12/2016 n. 232 | Credito d’imposta | ||
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) | Investimento 01.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.11.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) | Investimento 01.1.2023 – 31.12.2024 (e investimento per il quale entro il 31.12.2024 il relativo ordine risulti accettato e con acconto di almeno 20%) | |
Fino a € 2.500.000 | 50% | 40% | 20% |
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 30% | 20% | 10% |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 | 10% | 10% | 5% |
Limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo |
Compensazione:
Investimenti in beni strumentali immateriali 4.0
Credito di imposta, limite massimo annuale costi ammissibili € 1.000.000.
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) | Investimento 01.01.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) | Investimento 01.01.2023 – 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) | Investimento 01.1.2024 – 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) |
20% | 50% | 20% | 15% |
Compensazione:
L’impresa è tenuta a produrre una relazione tecnica asseverata di conformità con i contenuti previsti dalla normativa.
Il DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n. 39 GU n.75 del 29-3-2024 ha introdotto l’obbligo di comunicazione dei crediti di imposta 4.0.
Due casi: